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Sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021 Cassazione Sezioni Unite. Ammissibile il trasferimento immobiliare previsto negli accordi di separazione e di divorzio

Con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite hanno messo un punto alla dibattuta questione dei trasferimenti immobiliari pattuiti nell’ambito degli accordi della crisi coniugale. Con la decisione in oggetto, sono stati cristallizzati due importanti principi di diritto che riportiamo di seguito:

1. le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico, ex art. 2699 cod. civ.

2. Ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, relativamente alle pattuizioni concernenti i rapporti economici, ha natura di pronuncia dichiarativa), ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione, ex art. 2657 cod. civ., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52/85, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

si allega testo della pronuncia:

Cassazione-civile-Sezioni-Unite-sentenza-21761-2021